La legge 179 del 2017 e le successive direttive ANAC hanno introdotto e regolamentato una serie di tutele per colui che voglia effettuare segnalazioni di violazioni o irregolarità commesse ai danni dell'interesse pubblico. Nell'ambito di Milanosport SpA il segnalatore, cosiddetto wihstleblower, dovrà fornire con la propria segnalazione tutti gli elementi necessari, dettagliatamente individuati, così che uffici competenti procedano alle opportune verifiche. I destinatari di tale segnalazione possono essere l’ANAC, il Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza di Milanosport SpA e l’OdV di Milanosport SpA. Viene anche istituito un apposito registro nel quale saranno protocollate le segnalazioni. Nel caso in cui il segnalatore sia un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio egli dovrà anche denunciare penalmente alla Autorità Giudiziaria i fatti penalmente rilevanti e procedibili d’ufficio che abbia appreso nell’esercizio della sua funzione. La normativa prevede delle forme di tutela per il whistleblower la cui identità viene protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione, fatte salve le eccezioni espressamente previste nella relativa procedura. L’identità del segnalante non può essere rivelata senza suo espresso consenso e la violazione di tale obbligo è fonte di responsabilità disciplinare. Nei confronti del dipendente che effettui una segnalazione non è consentita né tollerata alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria. La tutela è circoscritta all'ipotesi in cui segnalante e denunciato siano entrambi dipendenti di Milanosport; qualora il whistleblower segnali fatti non veri e ciò comporti ipotesi di calunnia o diffamazione egli potrà rispondere penalmente e disciplinarmente nelle opportune sedi. Le tipologie di segnalazioni prive di elementi utili per l'identificazione dell'autore non verranno prese in considerazione nell'ambito delle procedure volte a tutelare il dipendente che segnala illeciti.