accesso generalizzato

Accesso civico generalizzato: disciplina il diritto di chiunque di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione.

 

Il diritto di accesso civico generalizzato può essere esercitato seguendo la seguente procedura.

In alternativa è possibile scaricare dal sito (nella sezione Amministrazione Trasparente – accesso civico) il relativo modulo, inviandolo secondo le modalità di seguito descritte:

- alla seguente e-mail  accessocivico@milanosport.it

- personalmente per posta ordinaria all'indirizzo della Società: Milanosport S.p.A. – Viale Tunisia  n. 35,  20124 Milano

- al numero di fax della Società 02-62345191

Le istanze, sia on-line che cartacee, devono sempre allegare un documento valido di identità del richiedente e il codice fiscale.

La richiesta può essere presentata da chiunque, senza alcun obbligo di motivazione ed è gratuita, salvo il caso in cui l'amministrazione risponda alla richiesta mediante il rilascio di documenti e informazioni in formato cartaceo: in tale caso infatti può richiedere il rimborso dei soli costi effettivamente sostenuti e documentati per la riproduzione su supporti materiali.

Il responsabile del procedimento, individuato nel responsabile dell'ufficio Compliance Audit, al quale le richieste  vanno immediatamente trasmesse dagli uffici destinatari della richiesta, indica di concerto con l’OdV ai sensi dell’art. 5 bis del Decreto legislativo n. 97/2016, i soggetti controinteressati, ovvero coloro che possono subire un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:

·         protezione dei dati personali;

·         libertà e segretezza della corrispondenza;

·         interessi economici e commerciali di persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d’autore e i segreti commerciali.

 

Le ipotesi che consentono all’Amministrazione di impedire l’accesso sono quelle che potrebbero determinare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a:

·         la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico;

·         la sicurezza nazionale;

·         la difesa e le questioni militari;

·         le relazioni internazionali;

·         la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;

·         la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;

·         il regolare svolgimento di attività ispettive.

 

Ai sensi dell’art. 5 del Decreto legislativo n. 97/2016 il responsabile del procedimento è tenuto a darne comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione alla richiesta di accesso all'indirizzo della Società ponendolo all'attenzione del predetto responsabile oppure anche per via telematica all'indirizzo e mail del responsabile ufficio Compliance Audit audit@milanosport.it.

A decorrere dalla comunicazione ai controinteressati, il termine per la decisione è sospeso fino all'eventuale opposizione dei controinteressati. Decorso tale termine, il responsabile ufficio Compliance Audit  provvede sulla richiesta, accertata la ricezione della comunicazione.

Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato del responsabile ufficio Compliance Audit nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati.

In caso di accoglimento, il responsabile ufficio Compliance Audit provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti.

In caso di accoglimento della richiesta nonostante l'opposizione del controinteressato, salvi i casi di comprovata indifferibilità, il responsabile ufficio Compliance Audit ne da' comunicazione al controinteressato e provvede a trasmettere al richiedente i dati o i documenti richiesti non prima di quindici giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato.

Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso devono essere motivati con riferimento ai casi e ai limiti sopra indicati.

Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza può chiedere agli uffici della relativa amministrazione informazioni sull'esito delle istanze.

Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine sopra indicato di trenta giorni, il richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni.

Se l'accesso è stato negato o differito a tutela degli interessi per la protezione dei dati personali, il suddetto responsabile provvede, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta.

A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l'adozione del provvedimento da parte del responsabile è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni. Avverso la decisione dell'amministrazione competente o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'articolo 116 del Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Scarica qui il modulo da allegare compilato e firmato

Nuova segnalazione